Egregi Colleghi
Grosseto 5 Dicembre 2018
CAMERA PENALE DI GROSSETO
In vista dei giorni di astensione, proclamata il 17 e 18 dicembre prossimi, siamo a
ricordare che, ai sensi dell’art. 3 del codice di autoregolamentazione, “la mancata
comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi
altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non
obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all’astensione regolarmente
proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina […] deve essere
alternativamente:
a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del
mandato – all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella
segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni
prima della data stabilita”.
Un delegato della Camera Penale, come di consueto, presidierà l’udienza per sostituire i colleghi che avranno fatto pervenire in Cancelleria la dichiarazione di astensione.
Viceversa, per chi non dovesse comunicare la volontà di astenersi, non è assicurato che il Giudice nomini il nostro delegato, potendosi quindi verificare la trattazione del processo.
Inoltre rammentiamo che, ai sensi dell’art. 4 dello stesso codice, “L’astensione non è
consentita nella materia penale in riferimento:
a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di
convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori
ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi
in cui non si verta in ipotesi dì urgenza, come ad esempio di accertamento peritale
complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla L. n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.”.
A tale proposito, segnaliamo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018, per effetto della quale, allo stato, è inibita l’astensione nei processi con imputati detenuti incustodia cautelare, anche nella ipotesi che essi vi acconsentano.
Con l’occasione, richiamando le ragioni dell’astensione contenute nella delibera della Giunta UCPI allegata alla dichiarazione già inviata, Vi rappresentiamo che saranno intraprese iniziative volte a divulgare le ragioni stesse ed anche i contenuti delle proposte di riforma cui ci opponiamo.
La prima sarà costituita da un’intervista rilasciata dal nostro Presidente a TV9, cheandrà in onda domattina alle 9,15 e domani sera attorno alle 21,00.bn
Le ulteriori iniziative Vi saranno comunicate più avanti. Un caro saluto.
Il Direttivo della Camera Penale di Grosseto